Scaltro, a mio avviso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale, interpellando il Ministero del Lavoro, ha anteposto alla questione fondamentale, ovvero «se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come defini- to dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valu- tazione dei rischi..
» – tant’è che, fra datori di lavoro e lavoratori, negli ultimi anni i miti e le leggende sono prosperati.. Ovviamente a detrimento delle diffusione del Telelavoro, quello domiciliare almeno.. –, quella, francamente più prosaica, relativa al «se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di la- voro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la forma- zione e l’addestramento previsto..
». Probabilmente agli ingegneri interessava evitare impicci (andare casa per casa) ed assicurarsi attività (di formazione), ma hanno centrato il bersaglio grosso!
Sintetica quanto (apprezzabilmente) lapidaria la posizione della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro nella risposta all’Interpello n° 13/2013 del 24 Ottobre 2013:
La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio.
Ai lavoratori dipendenti in homeshoring, pertanto – ancorché aggiungerei: soprattutto a loro.. –, va garantita l’in-/formazione prevista dalla legge in termini di salute e sicurezza sul posto di lavoro, come ai colleghi colocalizzati. Un’occasione in più per giustificare i rientri periodici, sulla cui strategica opportunità non smetterò mai di battere..
Diverso è il discorso riguardo alla formazione «..specifica per il primo soccorso e antincendio
», che non sembrerebbe richiesta, verosimilmente in base all’ultima, capitale, statuizione – salvo diversa interpretazione in sede giuridica (anche cassazionistica):
Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008.
Ecco risolta, con una manciata di parole, l’annosa questione in base alla quale, per molto tempo, s’è giustificata la scarsa propensione ad accordare ai lavoratori una soluzione telelavorativa, formale o informale (persino!), adducendo quale ostacolo fantomatiche difficoltà nella gestione degli aspetti antinfortunistici, arrivando a paventare l’ispezionabilità del domicilio – ho sentito pure questa! – da parte degli organi competenti (Direzione Territoriale del Lavoro ed ASL).
Niente di tutto ciò da ora in poi potrà essere accampato: non essendo la casa assimilabile ad uno qualsiasi dei luoghi di lavoro per i quali si applica la normativa vigente nulla osta, neppure i (legittimi, sacrosanti!) adempimenti previsti dalla stessa, alla remotizzazione domestica dei lavoratori, si tratti di una condizione prevalente (Telelavoro Formale) oppure sporadica/casuale (Telelavoro Informale).
Una nota in merito al Telelavoro Autonomo
Il CNI, nell’interpello, affronta esplicitamente la questione del lavoro non subordinato: «Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il la- voratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma
».
Nonostante quest’esplicito riferimento il Ministero, evidentemente, non sembrerebbe ritenere opportuno diversificare, per il lavoro domiciliare autonomo, la propria chiusa («Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008
»). A sua volta il citato Art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008 precisa che «Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
», ad ogni modo trascurando i domicilii, verosimilmente perché luoghi non coerenti con il concetto del c.d. “lavoro organizzato“, sul quale evidentemente pende, oltre ad una diversa percezione fiscale, anche un atteggiamento giuridico radicalmente differente.