Tag: WaaS

Workspace-As-A-Service” (WaaS) è un termine coniato nel 2004 da Laurent Dhollande e si riferisce alla fornitura, in regime di abbonamento, degli eterogenei servizi di offic(e)ing (hotelling, hot-desking, spazi per il coworking, per il social officeing, etc..) a favore di aziende e singoli.

  • Vademecum telelavorativo per sindacalisti ai tempi del CoViD

    Vademecum telelavorativo per sindacalisti ai tempi del CoViD

    Alcune considerazioni iniziali:

    • Si tratti di un “contratto di Telelavoro” oppure di un “contratto di Smart Working” la condizione del lavoratore è in entrambi i casi quella di stare lavorando da remoto, ergo telelavorare: le discrepanze formali fra i due contratti andrebbero più onestamente assimilate al tentativo di differenziare sostanzialmente tutte le altre pizze possibili dalla semplice “Margherita” omettendo ex lege la lapalissianità di una comune base fatta di un disco di impasto di farina lievitata cotto al forno; restando nell’analogia non si può pensare nemmeno che il pomodoro — infatti esistono le pizze cd. “bianche” —, la mozzarella —  come la metteremmo con la “Marinara“? — o persino il forno — vedasi “pizza fritta” — costituiscano dei tratti identificativi e/o dei requisiti imprescindibili. Tanto quanto la pizza il “remote working” è quella roba li, pure che sia “gourmet” o “da chiosco“…
    • È (stato) umano auspicarsi che alla rivoluzione resa irrinunciabile dall’emergenza sanitaria si potesse opporre una restaurazione della situazione pregressa, per quanto diffusamente scomoda e nondimeno sovente sperequativa: “chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quel che lascia e non quel che trova“. L’abitudinarietà, d’altro canto, è una nota arma a doppio taglio ed insistere con l’umanità senza mondarla con un po’ di ragionevolezza è ciò che finora ci ha fatto sprecare un bel po’ di tempo non profondendo alacrità e determinazione in egual misura sia nel rimettere le cose “a posto” che nel disporre un piano di contingenza. Un piano che potrebbe non essere soltanto di contingenza, infatti…
    • …l’evento della pandemia, oltreché fisico, è stato anche psicologico, ed in tal senso da un lato con effetti in vari e differenti aspetti della vita delle persone e, dall’altro, differentemente da individuo ad individuo: ci può essere il genitore che si preoccupa per il rischio in cui potrebbe occorrere il figlio scolaro ma non per sé stesso ed anche quello per il quale la paura è invertita; ci può essere il tizio che vive lontano da lavoro e viene in auto, da solo, ed anche quello che potrebbe esser costretto a farsi più di 15 minuti sull’autobus proprio su una linea iperaffollata; eccetera… Insistere a considerare il lavoratore solo nei lassi di tempo in cui ha timbrato il cartellino — o, peggio, voler ulteriormente consolidare la logica stessa del cartellino… —, se in passato avrebbe potuto attirarsi solo gli strali per l’eccessiva riduttività, oggi, oltreché culturalmente anacronistico, è proprio sanitariamente inopportuno

    Su tali considerazioni, oltretutto, insistono due fatti:

    • Pur sperando che, così come per la Spagnola, ci voglia un altro secolo, almeno, per la prossima pandemia, resta questa, appunto, una speranza: ormai siamo tutti consci di quanto poco tempo ci metterebbe un’altra infezione a diffondersi nel globo;
    • Considerate le perdite economiche nessun paese potrebbe permettersi di farsi cogliere impreparato, di nuovo.

    Un tanto premesso mi permetto d’affrontare alcuni temi caldi che mi pare il Sindacato non stia afferrando al meglio.

    C.C.N.L. versus Statuto dei Lavoratori

    La logica per categorie tenuta dai sindacati era comprensibile quando alle segreterie, anche quelle locali, siedevano esperti del settore, magari proprio perché ci lavoravano. Col tempo questi sono stati avvicendati da sindacalisti per professione, con esperienza sul campo sensibilmente inferiore. Poco male — anzi: potrebbe essere anche un buon approccio — se non fosse che ciò ha comportato una diluizione della rappresentanza dei lavoratori in quanto tali e non in base al codice ATECO del proprio datore di lavoro.

    Forse è questa la ragione per cui, in una disamina differenziale fra i diversi CCNL, molti punti — due esemplificativi: la gestione del part time e l’apprendistato — sono in parte il copincolla delle norme cui si riferiscono e in parte quello di altri contratti, a loro volta copincolla dei loro predecessori scaduti. Se ciò comportasse la possibilità di risolvere in sede unicamente sindacale, stragiudizialmente, determinati lodi sarebbe perfetto. Senonché, vuoi per regolamento e vuoi perché la formazione giuslavoristica dei sindacalisti è piuttosto lacunosa, gli stessi Sindacati poi ti rimandano ai propri legali di fiducia e da quella che sarebbe potuta essere una banale vertenza — che pure gli Ispettorati locali preferiscono sbolognare — magari si finisce in una ben più complessa azione transattiva od in una causa…

    Più pratico, a questo punto, snellire i CCNL ai contenuti direttamente connessi al lavoro (e.g. cd. “declaratorie” delle mansioni, tabellari retributivi, etc.) e, magari aumentando il dettaglio — ma anche il “melius quam” — passando dalla contrattazione di primo livello fino a quella individuale, allegarvi dei documenti sintetici delle norme comuni (“trans-contrattuali“) adottate sia in termini di diritti che di doveri del lavoratore.

    Tutto questo preambolo semplicemente per concludere che il peggior errore che potrebbero far oggi i sindacati sarebbe quello di serbare per gli specifici contratti collettivi una interpretazione non univoca del Telelavoro e della Tele-Operazionedai e dai, infatti, grazie all’evangelizzazione sulla Industria 4.0 sempre più se ne sta intuendo la sovrapponibilità.1 Un’interpretazione, purché ulteriormente favorevole, sia piuttosto riservata alla contrattazione individuale.

    Lo scopo, che va fatto prevalere su qualsiasi logica di categoria, è piuttosto semplice: nel caso di una qualsiasi nuova emergenza lo Stato deve poter essere nelle condizioni, prima, di modificare nel più breve tempo possibile l’assetto operativo delle imprese, e quindi dei cittadini/lavoratori coinvolti, senza essere rallentato da dubbi interpretativi ed, immediatamente dopo, di potersene fare la rappresentazione più prevedibile possibile rispetto alle implicazioni, per esempio logistiche, economiche, sociali, etc… Lo Stato deve potersi limitare ad attivare una singola procedura normativamente già esistente per ottenere, pure col minimo preavviso, un adeguamento tanto istantaneo quanto uniforme della totalità dei soggetti coinvolti: tanto più s’insisterà a deferire alla Contrattazione rilevanti topicità telelavorative tanto più, allontanandosi da questo principio, ci si potrà attendere d’assistere alle medesime reazioni scomposte delle settimane di lockdown.

    Vale, pertanto, la pena riportare il più possibile a livello normativo, e non solo perché la rappresentanza sindacale funge non solamente verso la controparte datoriale ma anche verso lo Stato, o perché la Legge 300, nei suoi ormai cinquant’anni di vigenza, si è beccata più tagli che aggiunte, ma perché è perentorio massimizzare la coordinabilità, assolutamente non differenziata per settore.

    Oltretutto, se il timore è quello di restare dopo con troppo poco da fare, lo sforzo in termini di trattativa sindacale così non si ridurrebbe ma aumenterebbe: tanto maggiori sarebbero le pressioni destinate (efficacemente) al livello normativo della questione, tanto sarebbe il lavoro da fare al livello contrattuale per assicurare la maggior compliance possibile…

    …E se proprio il timore di ritrovarsi a girarsi i pollici non riuscisse a scemare mi permetto un suggerimento che potrebbe riempire settimane e che avrebbe effetti a dir poco suggestivi: dopo la Fattura Elettronica e lo Scontrino Elettronico ci starebbe proprio bene una “Busta Paga Elettronica“, altrettanto centralizzata (presso l’INPS),2 nonchè un “Cartellino Elettronico” (presso l’INAIL),3 con conseguente devastazione del settore dei Consulenti del Lavoro/Studi paghe a favore di CAF e Patronati…

    Droit à la DéconnexionvsDevoir à la Connexion

    Il cd. “Diritto alla Disconnessione“, in sé, ha un unico neo: il rischio di accomunare il Paese all’unico altro paese che ce l’ha, finora, e di cui gli altri paesi non perdono occasione per burlarsi in termini — diciamo — di “stakanovismo“… L’Italia, al netto degli unanimi complimenti per la gestione della prima e della seconda ondata del contagio, dovrebbe forse evitare di esporsi ulteriormente allo scetticismo internazionale. Detto un tanto la facoltà, per un lavoratore, di delimitare, seppur partecipativamente (previi accordi generali e contestuali), la propria telereperibilità è sacrosanta

    Che diventi un diritto, che lo si interpreti univocamente erga omnes e che pertanto si tramuti in un dovere, oltreché antitetico rispetto al concetto di “Lavoro Flessibile” (“FlexPlace” + “FlexTime“) contingente alla emergenza sanitaria, lo sarebbe anche in una “situazione normale” in cui non venisse richiesto, alle singole aziende da un lato ma ai singoli lavoratori dall’altro, ciascuno in ogni propria declinazione funzionale (e.g di gestore/amministratore, di genitore, etc.), di risultare repentinamente adattabile ad eventuali provvedimenti nazionali o locali di tutela della Salute individuale e collettiva. Spogliato della flessibilità temporale — si badi bene: non oraria tout courtil Telelavoro risulta solo ridicolo,4 sicché se ne può dibattere, eventualmente la si potrebbe “monetizzare” contrattualmente,5 però non la si può, esplicitamente ma neppure implicitamente, eliminare dal pacchetto che già include quella spaziale:

    • Ordinariamente il “Babbo A“, telelavoratore, potrebbe decidere di andare a prendere il figlio a scuola alle 13:00, riprendere la prestazione lavorativa alle 14:30 e terminarla mezz’ora dopo la scadenza di un eventuale Diritto alla Disconnessione, mentre la “Mamma B“, anch’ella telelavoratrice, potrebbe decidere di terminare ad un orario prescritto e soltanto dopo andare a prendere il figlio da calcio; in emergenza, invece, entrambi potrebbero esser chiamati dalla scuola dei figli a qualunque ora, ivi incluse quelle che per esclusione diventerebbero obbligate dal Diritto alla Disconnessione, magari solo per un moccio sospetto;
    • Ordinariamente la gente fa la spesa casalinga quando può, ossia “quella piccola” ai margini dell’orario di lavoro e “quella grande” ai margini della settimana lavorativa; in emergenza, invece — lo abbiamo visto benissimo durante il lockdown —, sarebbe opportuno, onde mitigare la propensione umana ad assembrarsi, non imporre alla gente, ancora una volta per esclusione, di disporre sempre dei medesimi margini;
    • Ordinariamente la gente affronta gli impegni sanitari (visite mediche, acquisto farmaci, etc.) potendo contare su una certa pianificabilità degli stessi; in emergenza, invece, in prima persona o meno (per figli o parenti), potrebbe accadere di ritrovarsi subissati, imprevedibilmente, di controlli cautelari dipendenti dalle code del dato momento.

    Potrei insistere con gli esempi ma, volendo fornirne una sintesi, affermerei semplicemente che in una situazione ordinaria, ed ancor più in una d’emergenza, andrebbe sfruttata la flessibilità temporale per minimizzare il ricorso agli istituti già esistenti (permessi, ROL, ferie, etc.) quando l’indisponibilità temporanea del lavoratore sia compensabile dallo stesso in un generico “altro” momento: in emergenza — basterebbe chiederlo ad un qualunque Ufficio Personale — la gestione amministrativa di questi istituti rischia di trasformarsi in uno tsunami — che tuttavia non giustificherebbe nuove assunzioni all’ufficio — inevitabilmente a discapito degli altri; in una situazione normale questo approccio di ricorrere alla contabilizzazione delle indisponibilità dei lavoratori soltanto quando non altrimenti compensabili non solo risulta conservativa degli istituti deputati per le situazioni di effettiva necessità, per esempio allorquando una pur già delimitata (tele)reperibilità6 venisse sconvolta da un impedimento improvviso,7 ma è un assoluto cd. “Win Win” per il lavoratore, che può organizzarsi semi-autonomamente, e per il datore di lavoro, che di una maggiore elasticità diffusa in molti casi non potrebbe che beneficiare…

    Piuttosto che affannarsi a difendere i margini esterni al vecchio orario lavorativo ed alla vecchia settimana lavorativa, id est il Diritto alla Disconnessione, sarebbe preferibile dedicarsi a diffondere, presso i datori di lavoro ed i lavoratori, l’idea di un nuovo orario ed una nuova settimana lavorativi, la quale, funzionalmente rispetto alla prestazione da svolgere, e quindi anche alle interazioni da soddisfare, contempli l’effettiva necessità di reperibilità dell’individuo. Una sorta di “Dovere alla Connessione”bilanciato dai citati classici istituti, che muova i suddetti margini all’esterno di quest’ultima e non più ad un fischio di sirena non meno vetusto della presunzione di un’uniformità delle esistenze dei lavoratori tanto dentro quanto fuori dal lavoro: ciascun lavoratore vive una peculiare situazione; contemplarla è opportuno (giusto, proficuo, etc.).

    Un Dovere, si diceva, alternativo al Diritto, che non ometta di considerare la accidentalità, ad esempio per un guasto di rete, che il singolo lavoratore risulti disconnesso dal network aziendale: da un lato va escluso che questi venga responsabilizzato, magari con conseguenze retributive (ad es. consumo di ferie o permessi), e dall’altro va garantito all’azienda quel tanto di prestazione lavorativa da non ritrovarsi a retribuirlo senza contropartite. Si può immaginare il lavoro, in termini di trattativa sindacale, che potrebbe scaturire già da questi due grossolani principii:

    • Procedura formale per il riconoscimento dell’accidentalità del malfunzionamento con eventuale accesso del datore di lavoro allo status del collegamento, ma solo a quello, presso il provider del lavoratore, qualora questi operi dal proprio domicilio;
    • Moltiplicazione (su differenti provider) degli allacciamenti (wired/wireless), a carico variabile per il lavoratore ed il datore di lavoro, per garantire un backup del collegamento;
    • Procedura di riconoscimento per il malfunzionamento dei device (e.g. router) e fornitura di dispositivi di backup;
    • Formazione tecnica di base per i punti precedenti;
    • Piano di contingenza logistico (e.g. WaaS) di prossimità a favore del lavoratore nel brevissimo termine (chiusura disservizio), specie nel caso di un telependolarismo significativo (elevata distanza fra il luogo effettivo di lavoro e le sedi ufficiali del datore) ed ancora di più in caso di eliminazione della postazione colocalizzata dello stesso (per esempio per riduzione immobiliare degli uffici) — diciamo “extra moenia“;
    • Piano di contingenza “intra moenia (presso delle sedi aziendali), laddove fattibile, con postazioni e turnazioni in modalità hot desking: ciò significa che gli uffici dovrebbero avere comunque postazioni pronte all’uso;
    • Predisposizione di attività alternative da poter svolgere anche disconnessi (ad es. con scadenze a latere), che vale sia per il Telelavoro Domiciliare che per quello svolto da altra sede.

    Volendo sintetizzare si potrebbe dire che un sindacalismo attualizzato dovrebbe allentare l’attenzione dalla dicotomiaOn-Hours vs Off-Hours” ed abbracciare quella “On-Line vs Off-Line” (in senso molto lato).

    Cottimo Digitale

    Strettamente collegato, a livello culturale, al Diritto alla Disconnessione vi è il timore di una deriva cottimistica8 del Lavoro: se si può retribuire il lavoratore non per un tempo concordato allora il datore opterà per retribuirlo in base alla (quantità di) prestazione effettivamente svolta. Il suo corollario: lavoratori più “prestanti” potrebbero venir più retribuiti oppure finire il lavoro in meno tempo, minando l’unitarietà sindacale garantita dal sintetico concetto dell’”uno vale uno“.

    Nella pratica, invece, facilmente si possono trovare riscontri secondo i quali:

    • Una siffatta deriva, di chiara ispirazione amministrativo-contabile, esiste già e si concretizza in un sovraccarico dei più prestanti per compensare il rischio di mancato raggiungimento della quota di produzione definita a monte;
    • Sulla stessa tendenza, precipuamente economica, insistono pure l’esternalizzazione e l’automazione dei processi aziendali più semplici (ad alto ed altissimo tasso di proceduralizzazione);
    • Il “cottimismo impiegatizio“, che lo si critichi o meno, resta la naturale conseguenza della standardizzazione dei processi, a sua volta indice — lodevole..! — della «maturità» (Haywood, 1998) raggiunta dall’organizzazione.

    Conviene, a questo punto, chiedersi se valga per i sindacati la pena insistere ad opporvisi o, piuttosto, lanciarsene alla conquista, giocando di anticipo sull’inevitabile colonizzazione della controparte datoriale. Quest’ultima, infatti, e non di rado in Italia — una fra le varie ragioni della scarsa competitività del Paese9 —, risulta oltremodo carente in una delle più cruciali fasi della standardizzazione, ossia la formalizzazione dello standard. Semplificando: “questa tal attività si fa così e cosà e per questa ragione può durare non meno e non più di tot tempo“, ma mettendo il tutto nero su bianco, fino a coprire tutte le attività per le quali quest’approccio sia tecnicamente applicabile. Una volta ottenuto l’idoneo supporto normativo, assolutamente giustificabile anche dalla già citata esigenza di repentini adattamenti in caso di crisi, lo scenario che si profilerebbe sarebbe, anche sindacalmente, assai suggestivo:

    • Definizione dei processi standardizzati come allegati dei contratti, andando dal generico al dettaglio passando da quelli nazionali a quelli specifici aziendali… ed individuali;
    • Condivisionebottom-up” (dal contratto aziendale al CCNL) e “top-down” (dal CCNL ai contratti aziendali) delle best practices standardizzabili;10
    • Discriminazione fra processi standardizzabili, dei quali sia consentito il monitoraggio su base quantitativa, e non standardizzabili;
    • Composizione dei mansionari e dei livelli contrattuali sulla base di mix variabili di processi standardizzati e non;
    • Formazione mirata alla padronanza di un numero sempre maggiore di mix di processi.

    Insomma, ce ne sarebbe per rilanciare la trattativa sindacale per l’attuale decade e tenerla tesa per quelle successive, ed il bello sarebbe che tutti, dal singolo lavoratore alle aziende, fino alla Collettività, non ne avrebbero che vantaggi, non ultima una mobilità sociale orizzontale (verso una posizione od un lavoro analogo) e verticale (carriera) capace di contenere le conseguenze negative della — inevitabile, si ricorda — attuale trasformazione del Lavoro.

    Telecontrollo

    Se la pioggia di critiche indirizzate alla appImmuni per una supposta invasione della privacy — invero tanto blanda da depotenziarne vistosamente gli scopi — non fosse stata così torrenziale mi permetterei di essere più incisivo; mi limito, invece, a far notare come la pulsione al controllo della prestazione in fieri e non ex post, riproponendo così il vetusto, nonché potenzialmente patologico, approccio della supervisione, rappresenti il grado d’arretratezza delle aziende nella “colonizzazione” della standardizzazione: la mera constatazione che il sottoposto stia lavorando instilla il sospetto che il supervisore non ne conosca abbastanza bene il lavoro, ed oltrettutto è improduttiva in tutti quei casi in cui l’azienda abbia soddisfatto il principio programmatico di assumere persone banalmente mature e responsabili, oltreché sufficientemente competenti…

    Quest’arretratezza, che da un lato offre il fianco ad uno spunto da parte del Sindacato, dall’altro è assai pericolosa: come per un regime alimentare, infatti, superate le prime difficoltà ad adattarvisi, il metodo porta a risultati all’inizio strabilianti, e pertanto motivanti, e lentamente sempre più modesti (Pareto), spingendo all’accanimento; l’anoressia, od una spiccata ortoressia, nei soggetti già sensibili da prima, è un rischio tutt’altro che remoto. L’”anoressia“, nel caso delle aziende, è data dal possibile ricorso all’esternalizzazione ed all’automazione, soluzioni consentite/agevolate dalla standardizzazione, in tempi troppo rapidi per non provocare pesanti ricadute occupazionali, ivi incluse le figure di supervisione, trasformabili in “zavorra contabile” ben prima di poter essere riqualificate in mansioni “reali“.

    In tempi di probabile crisi occupazionale, e non solamente “pandemica“, mi permetterei di suggerire al Sindacato di essere assai malleabile sul tema: fintantoché i datori di lavoro insisteranno ad illudersi che il controllo dei lavoratori sia (significativamente) influente sulla produttività ci sarà ancora tempo per agire su altri fattori correndo ai ripari. Lo dico nonostante ciò contraddica i miei principii e quanto ne so sul tema. Si deve, però, “fare di necessità virtù“…

    …Un po’ quel che attualmente si richiede al Sindacato…

  • "Lavorare a Casa" versus "Lavorare da Casa"

    "Lavorare a Casa" versus "Lavorare da Casa"

    Fra qualche mese, precisamente in Luglio 2018, la mia Partita IVA compirà vent’anni (Codice Ateco 620909: “Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica“); all’incirca nello stesso periodo mi troverò alle prese con la Dichiarazione dei Redditi nella quale finirà quello prevalente da dipendente, ormai da quasi tre lustri, presso un Ente di Formazione che sta a 12 minuti a piedi da casa, mentre prima — bhé, non è proprio vero: per un po’ sono stato a part-time in entrambe le scarpe — ero stato dipendente d’una società di consulenza con sedi a Milano e Brescia, in cui, però, mi presentavo una volta ogni due settimane. È in progetto un bilanciamento del tempo a mia disposizione più favorevole alla prima attività ma per il momento continuo ad essere:

    • Un “homepreneur” (lavoratore autonomo) per qualche ora nei giorni feriali, di più nei pre-festivi, e comunque…
      • Incontrando clienti e collaboratori presso i sempre più diffusi luoghi per il Social Officing;
      • Incontrandone altri, nonché i clienti di clienti ed i fornitori dei clienti, presso le loro sedi — e talvolta entrando nelle loro reti (Multi-Homing);
      • Coltivando stabili contatti sia con le aziende — ad un certo punto sono stato nello stesso momento fornitore di una ditta inglese ed una francese, ad esempio (Soft Shoring) — che con i partner (Network Telecollaborativo) non raggiungibili con una trasfertina.
    • Un dipendente co-localizzato per molte ore durante i giorni feriali ma alla bisogna
    • anche remotizzato nei feriali, nei pre-festivi e pure nei festivi o durante i periodi di ferie…

    In buona sintesi non è dato sapere se sia nato prima l’uovo o la gallina, cioè se una situazione tanto articolata mi sia capitata perché ne avevo studiato le caratteristiche oppure mi sia messo ad approfondire, all’epoca, per tentare di raccapezzarmici. Resta il fatto che a Luglio, essendomi nel tempo ripassato tutti i tipi di Telelavoro, compirò pure il ventesimo anniversario come Telelavoratore Nomade — benchè io insista di gran lunga a preferire “Workshifter“… — e persino informale, visto che le mie attività Off Site vengon fatte apparire come “trasfertaa casa con eventuali ore supplementari

    Resta il fatto che sul Telelavoro negli anni ho accumulato anche una certa esperienza, sul campo, oltreché una certa conoscenza

    Lavoro a Domicilio” e “Telelavoro Domiciliare

    Giuridicamente parlando almeno in Italia il Lavoro a Domicilio è questione artigianal-manifatturiera, da cui forse è discesa la disturbante inerzia normativa che ha accompagnato il riconoscimento di lavori, impiegatizi, prestabili anche a casa. È dimostrato storicamente e sociologicamente, invece, che, evidentemente in modi fuorilegge, da ben prima che fosse disponibile una qualche tecnologia propedeutica ad un Telelavoro qualsiasi, sono esistiti, da un lato, prestatori che si portavano il lavoro a casa e, dall’altro, datori tutt’altro che preclusi a tale opportunità. Quando le tecnologie sono state disponibili, e poi sono diventate vieppiù potenti, semplicemente sono cresciute in parallelo le possibilità di sincronia fra gli operatori Off Site e quelli On Site: oltre al “lavoro a domicilio” è stato sempre più viabile anche il “lavoro da domicilio“, checché alcune impostazioni giuridiche imperscrutabilmente l’abbiano deciso di trascurare

    Classica rappresentazione della Telelavorabilità in funzione del grado di creatività/professionalism dell’attività svolta

    Io percepisco nettamente, nella mia pratica quotidiana, sia come lavoratore autonomo che come dipendente, che il fondamentale discrimine è fra “Attività Sincrone” ed “Attività Asincrone,1 in un continuum che va dalle attività che imprescindibilmente non possono essere compiute in solitudine a quelle che, altrettanto imprescindibilmente, lo possono essere, o quelle, infine, che è possibile terminare efficientemente ed efficacemente solo a distanza sufficiente dalle distrazioni dell’”office noise in senso lato. Posso fare anche qualche esempio pratico:

    • Una volta chiariti i requisiti di un progetto in solitaria con un cliente e i tempi di realizzazione — che finiscono nel preventivo —, la comunicazione si fa asicncrona (prevalenza di email) e va poco oltre ai soliti Stati di Avanzamento Lavoro2
      • …ma ciò non esime né il cliente né me ad alzare il telefono, magari anticipando via messaggino, per rivedere al volo qualcosa di quello o di altri progetti, od anche solo per chiarimenti in generale;3
    • Non dissimilmente funziona per il lavoro dipendente: mi viene presentata od io stesso presento una commessa con relativa pianificazione; nell’agenda digitale per la consuntivazione successiva da parte dell’Ufficio Personale l’esecuzione in pseudo-trasferta viene approvata dal mio Direttore; io, dopo aver recuperato on site tutto ciò che potrebbe servirmi dagli eventuali altri committenti interni, eseguo la commessa off site in autonomia…4
      • …ma se gli elaborati intermedii e bozze sono passibili anche solo di riscontri telefonici e/o via messaggistica istantanea…
      • …l’elaborato finale viene da me sottoposto via email ad approvazione definitiva che, trattandosi spesso di pubblicazioni online o comunque documentazione ufficiale, io richiedo essere altrettanto formale;
    • Le tele-conferenze e le video-conferenze di gruppo (sincrone) con clienti, fornitori e membri del team di lavoro si fanno eccome…
      • …ma sono anticipate da flussi di messaggistica, istantanea e non (email),5 che rendano assai improbabile che i partecipanti vi si presentino impreparati, col conseguente rischio che la riunione virtuale si protragga oltre il minimo indispensabile;
    • Lo ammetto: più e più volte mi è capitato di passare le pause-sigaretta o le pause-pranzo dal lavoro dipendente a scrivere email od a gestire la chat di gruppo del team di lavoro su Whatsapp per quello autonomo, così come di fare altrettanto, ancorché non formalmente in trasferta, fuori dell’orario del lavoro dipendente o nel weekend…
      • …ma si è sempre trattato di tempi marginali rispetto al completamento, da parte mia o di collaboratori, del o degli elaborati attesi.

    Che si tratti del lavoro dipendente o di quello autonomo il rapporto fra “lavoro a domicilio” e “lavoro da domicilio” o da altrove nella mia esperienza, che tuttavia beneficia in entrambe le situazioni di un netto orientamento al produrre qualcosa, seppur digitale, si attesta spannometricamente ad un 80±10% contro 20±10% a seconda del caso specifico, vale a dire che per la maggior parte del tempo sia le mie controparti (clienti/superiori, collaboratori/colleghi, etc.) sia io facciamo ciascuno la propria parte individualmente, mentre…

    • …più frequentemente le interazioni (sincronia) seguono una struttura canonica in cui si fanno più intense in testa ed in coda all’arco temporale che porta al risultato — e similmente, seppur riproporzionata, negli step intermedii;
    • …meno frequentemente fra le interazioni emerge puntiformità, ossia una divergenza dalla suddetta canonicità, e ciò capita quando una o più parti manifestano, banalmente, intempestività a fare od inerzia a decidere, ovvero scarsa professionalità

    Sincronia, Asincronia e Sicurezza

    Non posso omettere di considerare che, sia nelle vesti di dipendente che in quelle di lavoratore autonomo, il tipo di lavoro che faccio è di per sé predisponente al Telelavoro, e di conseguenza vi sono predisposti i soggetti coi quali mi confronto: non credo vi siano lavori più idonei del mio, almeno nella parte creativo-professionale di ciò che Richter & Meshulam (1993) chiamarono Spettro Professionale

    Ciononostante, restando io una mente deterministica, pur accettando che il mio personale rapporto “80±10% contro 20±10%” fra attività asincrone e attività sincrone venga persino ribaltato in un’altra situazione personale, ma sempre telelavorativa, insisto a pensare che il discrimine (attivo)6 fra queste resti funzionale a molti scopi, ad esempio il (contenimento dei costi del…) contenimento del rischio in termini di Cybersecurity:

    • Esposizione del network aziendale a partire da quelli dei telelavoratori o, viceversa,7 esposizione dei network di questi ultimi a partire da quello/i aziendale/i;
    • Abusi anche in buona fede8 del network aziendale da parte dei telelavoratori, che tuttavia hanno conseguenze in performance ed in esposizione;
    • La potenziale vulnerabilità dei device usati dagli operatori remoti, magari in BYOD, le cui patch di sicurezza o definizioni dei virus potrebbero non esser aggiornate, che potrebbero venir usati da congiunti dell’operatore,9 che potrebbero essere semplicemente non allineati — magari sarebbe bastato un aggiornamento di sistema — ai requisiti per la connessione (sicura) al network aziendale.

    Faccio due esempi applicabili ad una situazione semplicissima — l’operatore che deve poter accedere da remoto alla documentazione aziendale per produrre nuovi elaborati (analisi, reportistica, documentazione tecnica, etc.) — ma che è possibile traslare proporzionalmente a quelle più complesse con software dedicati (locali o SaaS), database e quant’altro:

    • Esser agganciati per 9 ore di fila alla VPN aziendale solo per mantenere il checkin a non più d’una manciata di file non solo è costoso, visto che richiede un accesso — e relativo monitoraggio… — per ciascun telelavoratore che invece potrebbe essere condiviso fra più, ma è oltretutto inutile, visto che può ottenersi lo stesso risultato effettuando il download dei file, modificandoli ed infine restituendoli con un upload, occupando nel complesso la VPN sì e no per qualche minuto; per aumentare la sicurezza a livelli paranoidi è sufficiente che la “password” della VPN scada dopo 5-10 minuti, sicché un nuovo accesso sarà possibile solo contattando l’Admin, che solo in quel lasso di tempo avrà da osservare l’eventualità di traffico sospetto (da indirizzi IP diversi da quelli del collega od in spoofing) e/o l’eventualità di file infetti;
    • La (asincrona) Posta Elettronica, specie se il servizio è fisicamente separato (presso ISP) dal network aziendale, è sempre più spesso assicurata sia da sistemi di crittamento (HTTPS/TLS), che impediscono lo sniffing dei contenuti e degli allegati, che da antivirus, sì da delimitare il contagio ai singoli operatori e provvedere di conseguenza.

    Riepilogando: per tanto più tempo l’operatore remoto potrà restare disconnesso dalla rete aziendale, tanto più quest’ultima avrà rafforzato almeno uno fra i vari fronti della sicurezza. Non solo: tanto più canoniche e non puntiformi saranno le comunicazioni, tanto sarà il tempo dedicabile ad evitare eventuali contagi virali, che potrebbero limitarsi ad essere un fastidio per gli infetti, ma potrebbero costituire anche il preludio a tentativi di bucare i sistemi aziendali, a partire dalla rete. Ancora più sinteticamente: saper moderare il “lavoro da domicilioin favore del “lavoro a domicilio, connettendosi al network aziendale od ad altri servizi in real-time esclusivamente nel momento del bisogno, può beneficiare la Cybersecurity.

    Oltre vent’anni d’esperienza, senza problematiche di security più rilevanti di qualche aggiornamento delle chiavi per le connessioni crittografate, me lo confermano. Così come mi suggeriscono, però, che il problema risiede altrove:

    • Un bel po’ di lavoratori, non infrequentemente pure fra quelli “autonomi“, non avrebbero sufficiente autonomia neppure se la mansione fosse stata cucita loro addosso esattamente a questo scopo;
    • Un bel po’ di capi e capetti non sono disposti a concedere autonomia ai loro sottoposti, indipendentemente da quale che sia il profilo e/o lo storico dello specifico individuo.

    No Autonomy, No Party..! si potrebbe dire: senza autonomia qualsiasi discriminabilità fra attività sincrone ed asincrone è semplicemente impossibile a priori; senza discriminabilità non è possibile una quantificazione, anche spannometrica, del rapporto fra queste; senza quantificazione, infine, non è possibile valutare l’impatto in termini di Cybersecurity e quindi tocca presumere — e di conseguenza pagare… — lo scenario peggiore.