Tag: Work/Life Balance

Il “Work-Life Balance” è un principio, non soltanto sociologico, orientato ai benefici perseguibili attraverso la massima armonizzazione possibile fra la sfera privata e la sfera professionale dell’individuo, fra loro tangenti a livello delle legittime aspirazioni di carriera.

  • L’inadeguatezza semantica del "Lavoro Agile"

    L’inadeguatezza semantica del "Lavoro Agile"

    A palle ferme, ovvero con la Legge n. 81/2017 sullo Smart Working già da diverse settimane in Gazzetta Ufficiale, è finalmente possibile tirare le somme di mesi, se non anni, di esposizione alle cronache sulle discussioni (normative) su questo tema. Sinteticamente mi sento di dire che questa legge non è affatto male… per l’Italia, un Legislatore che è riuscito a tirare lungo sulla questione quantomeno per i quindici anni che sono passati, intanto, dall’”Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro“, mentre ubiquamente ne evolvevano a ritmo esponenziale sia i contenuti tecnologici e metodologici che quelli strategici e legislativi (ad es. Gran Bretagna).

    Tant’è che forse il vero motivo per cui prorompe una difformità fra la definizione classica di “Telelavoro” e quella nuova sul “Lavoro Agile non sta in qualche demadeutica pignoleria legulea — per la cui giustificabilità, magari, vien richiamata qualche remota previsione introdotta nel tempo da uno o più enti locali minori e quindi un indesiderato rischio di estensione retroattiva — bensì nella volontà d’eludere le responsabilità di tale lunga esitanza sfruttando un colpo di spugna lessicale, che oltretutto, incredibile dictu, offre pure l’occasione di potersi autoattribuire il plauso di aver fatto qualcosa di nuovo e non soltanto raffinato qualcosa che già c’era — perché in effetti qualcosa già c’era…

    Non ho dubbi che la dichiarazione tutta d’un fiato per cui «Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il Lavoro Agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa…» suoni meglio della «…modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il Telelavoro», di fatto sparpagliata fra più articoli, perdipiù in un D.M., quello del 2014, dedicato a dei venali voucher; certamente la prima, trattandosi di un’aerea dichiarazione di principio, risulta più emozionale e pertanto suggestiva

    Non si può non tirare un sospiro di sollievo nella definitiva equiparazione fra lavoratori in site ed off site in termini di tutele o nelle precisazioni sull’applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 — comunque precedentemente già chiarita dal Ministero del Lavoro — e, d’altro canto, non si può non apprezzare le apposte limitazioni all’eventuale invasività del Datore di Lavoro, a fronte, peraltro, di una minore indeformabilità dell’orario di lavoropiù che dell’effettivo luogo di esecuzione della prestazione che, dalla “previsione astratta” alla “fattispecie concreta“, resterà il domicilio del lavoratore od una sede satellite dell’impresa —, rimandata alla contrattazione individuale. Per il resto agli occhi di un tecnico non afferente a qualche disciplina giuridica o sociologica la suddetta dichiarazione è talmente di principio da avere la determinatezza di un “Faccio cose, vedo gente…“.

    La parafrasi del testo del 2014 sarebbe all’incirca: “io, Stato, agevolerò finanziariamente te, Impresa, se vorrai investire nella modernizzazione organizzativa e tecnologica della tua attività, introducendo anche forme di flessibilità, fra le quali ad esempio il Telelavoro“. La modernizzazione, fattore internazionalmente riconosciuto di «competitività» (2017), può includere la flessibilità, che può a sua volta includere il Telelavoro, restando questi, tuttavia, dei concetti a sé stanti. Il testo del 2017, invece, nell’intitolarsi allo Smart Working, rende, volente o nolente, più vaghi i confini: la “smartness“, un’attitudine alla competitività concretizzantesi anche nella modernizzazione tecnologica (come nella Smart Home, nella Smart Factory, etc.), sembrerebbe fatta passare come direttamente correlata alla remotizzazione dei lavoratori. I quali, piuttosto, dovrebbero essere già “agili” per conto proprio, e poter operare in un contesto altrettanto “smart“, per ambire ad una qualche flessibilità, magari anche da remoto

    Sinteticamente: un’organizzazione potrebbe essere comunque smart, agile, sia mantenendo tutti i lavoratori in sede che adottando, ed a propria totale discrezione, una qualche “remote friendliness“…

    In tal senso si potrebbe financo eccepire una sorta di recondita ingerenza dello Stato nella definizione di ciò che è “smart” e, dicotomicamente, di ciò che non lo sia, seppur con un’improbabile levata di scudi da parte dei destinatari, gli imprenditori, sotto il vessillo de: “l’impresa è mia e me la gestisco io, e sicuramente non mi farò dire cosa sia smart o no da un’istituzione il cui braccio operativo, la PA, sulla questione è vistosamente carente“. Una coda di paglia ce l’hanno anche (molti fra) questi ultimi, a giudicare dal progressivo detrimento in termini di competitività internazionale del Paese, che è poi, a sua volta, l’oggetto più realistico di questo ed altri interventi normativi degli ultimi anni…

    Spero che questa istituzionalizzazione forzata del significato del termine “Smart Working“, che ovunque nel mondo ne ha uno differente, assai più generico, non offuschi la successiva riconoscibilità semantica di tutta la nomenclatura che quarant’anni di Storia del Telelavoro hanno prodotto, perché tale produzione, per quanto ovviamente discutibile — solito discorso: il tentativo di attribuzione di paternità è uno sport in voga da sempre, non solo in ambito politico; io stesso mi sono concesso il conio di “Criptotelelavoro” e “Telergofobia“! —, è stata e continua ad essere tutt’altro che casuale: emerge dalla gnoseologica e scientifica esigenza di ricondurre a una certa strutturabilità e determinatezza un fenomeno che, a causa della celerità e della penetrazione sociale con cui evolvono le tecnologie a suo supporto, è inevitabilmente assai differenziato/articolato e mutevole. Una carenza di convergenza e condivisione internazionali sin dalla terminologia da adottare, oltretutto perpetrata per legem, rende difficile il dialogo ed impossibile qualsiasi peer review, visto che il “Secondo me…” è ovviamente bandito da certi ambiti — e senza dubbio alieno alla prussianità regolatoria di cui in Italia ripetutamente ci lamentiamo da quando siamo nella UE…

    Ridiamoci sopra, di nuovo, con un’altra parodia di “Weird Al” Yankovic

    Eppure una maggior proprietà di linguaggio (lessicale) sarebbe stata d’uopo pure nell’attuale frangente legislativo. Sperabilmente verrà perfezionata nella pletora di classici, successivi decreti attuativi, idonei ad intercettare al meglio le emergenti problematiche — perché no..? Anche di rango fiscale — di una fattispecie concreta alquanto nebulosa e che, pertanto, nell’eventualità che in futuro fossero registrabili concreti riscontri da parte di imprese e lavoratori, rischierebbe di costituire il preludio ad un’imbarazzante raffica di interpelli interpretativi, dai più essenziali a quelli più superflui — ché consulenti del lavoro, amministratori del personale et similia non hanno mai brillato in spontaneità nell’assumersi la responsabilità di una declinazione di leggi e regolamenti se non riduttivamente e conservativamenteletterale“…

    Ecco alcuni esempi (sparsi) di uso funzionale, in base agli accreditati principii ispiratori della norma, di terminologia di settore appropriata:

    Criterio per l’emersione, o meno, dal Telelavoro Informale a quello Formale
    «Le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del Decreto Legge 1 Ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni» sono inderogabili esclusivamente qualora sussista, fra le parti, accordo per una pianificazione regolare, per un periodo determinato od indeterminato, dell’esecuzione della «prestazione […] in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno»; qualsiasi altra casistica, fra cui, ad esempio, il ricorso straordinario o saltuario a questa modalità d’esecuzione su richiesta di una od entrambe le parti, ricade interamente nelle previsioni normative e contrattuali riferibili all’istituto della trasferta del lavoratore…” Con una sola fava si sarebbero presi i due piccioni di riconoscere una declinazione informale, purché temporanea, del “modus operandi” e soprattutto di assimilarla a quella, tradizionale, di prestazione co-localizzata, cominciando così a restituire all’effettività della prestazione (/No, Tanto/Poco, etc.) la giusta luce fra gli elementi del sinallagma. I benefici diretti di tale sorta di clausola di salvaguardia sarebbero molteplici, tuttavia fra questi spiccherebbero:

    • L’opportunità di effettuare delle valutazioni sull’eligibilità al Telelavoro dell’individuo o della specifica funzione aziendale prima di imbastire le procedure di contrattualizzazione e relativa comunicazione obbligatoria; tali ricognizioni potrebbero essere anche predisposte a rotazione su tutto il personale minimizzandone l’impatto amministrativo;
    • L’opzione di poter convertire un’assenza da lavoro giustificata per accudimento genitoriale, ad esempio, in una giornata di lavoro regolare, o quasi, evitando pure al beneficiario l’onere di produrre l’attestato di malattia; il “quasi” risiederebbe nella legittimazione a computare ore supplementari (co-localizzate) pregresse o future per colmare il delta rispetto al monte ore settimanale contrattuale;
    • La facoltà bilaterale di poter ripiegare, alla (propria e discrezionale) bisogna, su un “Telelavoro Imprevisto“, uno “Situazionale” o persino uno “Emergenziale” svincolati dall’obbligo di qualsivoglia comunicazione presupposta, a fronte della mera documentabilità del momento dell’accordo (e.g. email, SMS, etc.).
    Telependolarismo (Domiciliare) versus Homeshoring
    Si parla sempre di “Work from Home” (“Telelavoro Domiciliare“) ma nel primo caso l’istanza, di norma per ottenere di «agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» attraverso un contenimento del necessario pendolarismo (“commute“) verso e dal posto di lavoro, origina dal lavoratore; nel secondo, invece, la remotizzazione generalizzata delle maestranze è un’iniziativa verosimilmente rientrante nelle strategie sul medio-lungo periodo dell’impresa e questa ne può trarre benefici già a breve termine, a cominciare dalla riduzione dei costi di possesso e conduzione dei locali aziendali — o per il mantenimento di soluzioni WaaS (“Workplace as a Service“) e similari. Oltretutto i due casi non sono mutualmente esclusivi: la medesima azienda potrebbe mandare una intera divisione od un singolo reparto in homeshoring mentre centellina l’approvazione di istanze di «Smart Working» giungenti da altre divisioni o altri reparti, a propria completa e legittima discrezione. Una distinzione fra la dimensione individuale e quella collettiva, ad esempio ponendo una soglia percentuale alle comunicazioni obbligatorie di uno specifico periodo, ed in assoluto, rispetto al numero di matricole totali attive, consentirebbe altre puntualizzazioni:

    • Superata la soglia relativa od assoluta potrebbe venir richiesto all’impresa di modificare all’uopo l’integrativo aziendale, stilare un elenco ufficiale dei lavoratori in homeshoring e restringere a queste sole due allegazioni la comunicazione obbligatoria, senza doverne inviare una per ciascun dipendente — procedura che, invece, resterebbe intatta per le istanze individuali di «Smart Working»; un’indubbia semplificazione amministrativa;
    • Disponendo sia della comunicazione obbligatoria “collettiva” che di quelle “individuali” gli Organi di Controllo avrebbero una mappatura quasi-geografica dei lavoratori remotizzati, dalla quale ricavare per mera differenza quelli restanti in co-localizzazione per i propri ordinari fini, appunto, di controllo;
    • Analogamente un discrimine di questo tipo consentirebbe di distinguere le forme e le modalità di eventuale agevolazione, magari facendole propendere sull’azienda o sull’individuo, o semplicemente riconoscendo che l’investimento richiesto per un homeshoring è atteso come probabilmente più significativo — ma al contempo più significante: in una situazione di «Smart Working» andrebbero facilitati i beneficiari, in una di homeshoring (prima) l’azienda ed in una “mista“, infine, ricordarsi che il datore di lavoro è pure sostituto d’imposta potrebbe offrire non pochi spunti per ulteriori semplificazioni amministrative; d’altro canto un atteggiamento premiante da parte dello Stato dovrebbe privilegiare, tra le imprese, quelle che vogliono approntare una strategia volta ad «incrementare la competitività», ad esempio con un Soft Shoring, rispetto a quelle unicamente benevolenti

    «Never mind, I give up!
    Really now, I give up!»

    In conclusione si conferma a mio avviso una falsata — non mi sbilancio ancora fra la dolosità (politica) e la colposità (tecnica) — prospettiva sulla questione, apparentemente determinata a piegare la “fattispecie concreta” ad una o più “previsioni astratte“, a loro volta circoscritte alla più basilare contrattualità (orario di lavoro, controlli, etc.) fra datori di lavoro e dipendenti: necessaria ma insufficiente, e — oserei dire — pertanto a rischio di controproduttività laddove non adeguatamente integrata, per un fenomeno che non è affatto nuovo ma tende a rinnovarsi di continuo. Questo quando non l’equiparazione fra le condizioni contrattuali, di tutela, etc. dei lavoratori bensì la equiparazione fra la prestazione co-localizzata e quella in remoto — secondo il principio per cui “sono secondari il ‘da chi’, il ‘come’ od il ‘dove’ la prestazione sia stata prestata; è primario che lo sia stata” — avrebbe in automatico trascinato con sé le altre…

  • Il Jobs Act e l’antiquata visione sul Telelavoro

    Il Jobs Act e l’antiquata visione sul Telelavoro

    Ecco il post scritto oggi condiviso via Linkedin Pulse.

    Il Jobs Act e l’antiquata visione sul Telelavoro!

    Per una buona parte dell’Europa il Telelavoro è una modalità — notoriamente assai eterogenea! — di svolgimento delle proprie attività sempre più diffusa, tanto da richiedere il lesto, nonché frequente, aggiornamento delle normative connesse.

    Nel 2014 il Regno Unito ha ritoccato la propria legge (del ’96) sul flexible working riducendo i requisiti per l’eligibilità alla sola durata del rapporto di lavoro: chiunque, purché lavori «da almeno 26 settimane» (sei mesi), può richiedere una soluzione flessibile di lavoro — ivi compreso quello a distanza, cioè il Telelavoro — al proprio datore di lavoro, il quale può rifiutarsi solo in casi ben specifici — e specificati dalla normativa stessa..

    Nel 2015 l’Olanda si è mossa esattamente nella stessa direzione, eliminando per legge qualsiasi ostacolo alla remotizzazione del lavoro ed imponendo ai datori di lavoro stringenti requisiti tecnico-organizzativi in caso di opposizione all’eventuale richiesta del lavoratore.

    In entrambi i provvedimenti legislativi il leit motiv, riconosciuto, è la presa d’atto che non si possa più, anacronisticamente, collegare l’opportunità del Telelavoro con la necessità di potersi dedicare alle c.d. “cure parentali“, neanche fosse una forma di Welfare indiretto — oltretutto potenzialmente foriero di discriminazioni sessuali, a livello anche di possibilità di carriera.

    Sempre nel 2015 pure l’Italia, peraltro con la tradizionale timidezza — la questione è stata inserita e trattata come d’importanza quantomeno secondaria all’interno del solito grumo di provvedimenti generali —, ha cercato di affrontare normativamente l’argomento.

    Tuttavia, magari per restare allineato con la logica “da Restaurazione” che caratterizza tutto il Jobs Act (Articolo 18, Demansionamento, etc.), il Governo sembra avere derubricato gli esempii di Regno Unito ed Olanda ad interpretazioni forse troppo progressisteriesumando dal passato sia la funzione che il requisito sociale  — l’esigenza, per il lavoratore, di conciliare cure parentali e obblighi verso la propria azienda — nell’agevolazione del Telelavoro.

    In sintesi: in Regno Unito ed Olanda qualunque lavoratore può richiedere di essere remotizzato, per qualsiasi ragione, ed il datore di lavoro non può, di fatto, opporsi; in Italia, se andrà bene, il datore di lavoro sarà magari incentivato — fiscalmente? a livello previdenziale? — ad accettare le eventuali richieste, purché provengano da lavoratori che abbiano — ovviamente dimostrabili… — esigenze famigliari.

    A quando un significativo salto di qualità?
    In avanti s’intende..!

  • Lavoro (davvero) flessibile? Of Course!

    Lavoro (davvero) flessibile? Of Course!

    Ecco il post scritto oggi condiviso via Linkedin Pulse.

    Lavoro (davvero) flessibile? Of Course!

    Mentre in Italia continuiamo ad accapigliarci sugli eventuali effetti del DDL sul Lavoro Pubblico in termini di “conciliazione di tempi di vita” (Smart Working, Co-Working, etc..) da ieri, 30 Giugno, data di entrata in vigore delle “Flexible Working Regulations 2014“, in Inghilterra qualsiasi dipendente assunto da almeno 26 settimane — 6 mesi — ha facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro di «considerare seriamente» una soluzione di lavoro flessibile .

    Queste soluzioni includono svariate declinazioni di Telelavoro e/o Telependolarismo, ossia Telelavoro Domestico.

    La precedente normativa, risalente al 1996 (“Employment Rights Act“), limitava l’eligibilità di questa richiesta — alla quale il datore di lavoro può opporsi solo in determinate situazioni, .. — ai lavoratori con in carico la cura di figli sotto i 16 anni e/oppure congiunti.

    Secondo diverse analisi l’abrogazione di questa limitazione porterà — paradossalmente, se consideriamo l’impostazione italiana nell’affrontare la questione.. — ad un beneficio per le lavoratrici madri ed in generale per le lavoratrici donne, le quali finora hanno avuto poco o nullo potere contrattuale — di certo inferiore agli uomini, per diversa tipologia di mansione — per trattare l’istituzione di forme di lavoro davvero flessibile.

  • Meanwhile, in UK..

    Meanwhile, in UK..

    Dopo vari mesi di discussione sulle implicazioni telelavorative nell’ormai quasi famigerato Jobs Act il Governo italiano, convinto dai consensi riscossi nelle ultime elezioni europee, ha optato per aggredire prima le questioni del pubblico impiego. Nello specifico si prevede, oltre alla modifica sulle politiche premiali, pure l’avvio del «telelavoro e sperimentazione di forme di co-working (condivisio- ne uffici) e smart-working (orari elastici e tecnologie digitali)», e pure «voucher per babysitter, puericultrici, badanti specializzate e conven- zioni con asili nido» (Il Sole 24 Ore, 12/06/2014).

    Mi si permetta, innanzitutto, una riflessione, tanto franca(mente economica) quanto scevra dal minimo qualunquismo anti-statali: in uno sviluppo storico in cui le sole retribuzioni che hanno tenuto – almeno un po’.. – il passo del costo della vita sono state quelle dei pubblici dipendenti è proprio da questi, che già rappresentano comunque una discreta fonte di capienza e solvibilità intercettabili dai fornitori (privati!) dei succitati servizi, che conviene partire per dare una mano..? Non sarebbe, forse, stato meglio iniziare ad elargire tali aiuti alla genitorialità ai tanti, tantissimi genitori con una sempre più precaria condizione economica, che per raggranellare lo stesso stipendio di un dipendente della P.A. – anche di basso inquadramento – di lavori ne dovrebbero fare due o tre e pertanto non hanno (a priori) materialmente neppure il tempo per supervisionare i figli – figuriamoci per accudirli? Nella prospettiva di potenziare la capacità di spesa – e quindi di contribuzione all’Economia – partendo dai soggetti più deboli senza dubbio sì.

    In secundis, altrettanto francamente non si può non notare che tale sempre più strumentalmente sbandierato trait d’union fra Telelavoropardon.. il più bieco Telependolarismo – e Work/Life Balance, così come con altri suoi indotti, cominci a risultare un po’ stantio.

    Capiamoci! In Nord Europa hanno problemi con la neve e/o con la bassissima densità abitativa; in USA hanno problemi con gli uragani d’estate e le gelate d’inverno; tutti i paesi hanno problemi con la Globalizzazione da un lato e con l’Ambiente dall’altro. In Italia sembriamo – nel senso che gli altri, di questo passo, cominceranno a considerarci così.. – aver problemi solo con i marmocchi, piccoli o grandi – e qui si rischia persino di cadere negli stereotipi culturali che ci vedono “eterni mammoni“! – che siano; senza contare la percezione del ruolo della donna – come minimo un po’ retrò –, la quale risulta, a questo punto, ancora insostituibile “angelo del focolare” domestico..

    Non si vuole intendere che la c.d. “conciliazione di tempi di vita” non sia un tema importante od affascinante – ed una testa di ponte verso l’opinione pubblica..! D’altro canto tutta la fissazione e la iperesposizione di questo tema rischiano di provocare, a lungo andare, un effetto boomerang, specie se coniugate ad una riforma dedicata a lavoratori che, a torto od a ragione, hanno attirato su di sé la nomea di scansafatiche. Lo sa bene l’ex-presidente USA Bill Clinton che, con il suo «family-friendly workplace» nelle varie agencies, all’epoca attirò gli strali di tutta la stampa repubblicana..

    Il rischio è che l’imprenditore medio italiano, quantomeno distante – diciamo così – dalla statura morale di un Olivetti e dalla sua concezione di benessere dei suoi lavoratori (e delle loro famiglie), si formi del Telelavoro l’opinione che «sia roba da burocrati pubblici: tanto nullafacenti da potere fare anche finta di lavorare mentre, in realtà, accudiscono i figli a casa e basta!». Un «Tanto paga Pantalone!», infine, potrebbe coronare questo plausibilissimo esercizio di pregiudizi, peraltro già diffusissimi.

    A quel punto cercare di convincere gli imprenditori, i capi, i capetti e persino i sottoposti che no, il Telelavoro non serve solo a quello e che è, invece, un approccio per organizzare il lavoro in maniera anche da ampliare il business, diventerebbe un’impresa non solo titanica ma persino utopica, capace di frustrare anche il più preparato ed accorato fautore. Sempreché la riforma in oggetto non sveli per concreto il suo potenziale lato oscuro, ossia quello di fungere da chiavistello per delocalizzare, prima, le risorse e poi indurle ad una sorta di auto-cessione di ramo d’azienda al mercato privato, preludio, di fatto, ad una imponente dismissione quali costi per le casse dello Stato.. In questo caso le imprese potrebbero – alcune già l’hanno fatto – intravedere l’opportunità di emulare tale lenta ma efficace tattica di downsizing..

    Tanta, troppa carne al fuoco, e non tutta di buona qualità, tantomeno nutriente, almeno a priori..

    Profondamente diversa è, invece, la situazione in Inghilterra, dove, tra due settimane, lo smart working, legge del Governo (“Employment Rights Act“) sin dal 1996, sarà un’opzione estesa a tutti i lavoratori. Grazie alle “Flexible Working Regulations 2014” – oltretutto approvate ad inizio Giugno e senza i fronzoli di decreti attuativi previsti sine die –, infatti, è stata abrogata la parte della normativa che limitava l’eligibilità a forme flessibili di lavoro – ivi incluso il Telelavoro, quindi – ai lavoratori con prole sotto i 16 anni e/o parenti bisognosi di cure (residenti nello stesso domicilio). Il solo requisito (conservato) sarà quello di essere dipendenti da almeno 26 settimane (sei mesi, mezzo anno).

    Uno dei tanti vademecum sulla normativa a breve in vigore in UK

    Soddisfatto quest’unico requisito sarà facoltà del lavoratore inoltrare una generica (senza tante spiegazioni) richiesta al proprio datore di lavoro, il quale è tenuto a considerarla «ragionevolmente» e può rigettarla soltanto in casi ben specifici – e specificati. Linearità, determinazione e tempistica certa hanno evidentemente caratterizzato questo approccio alla questione.

    Paradossalmente – considerando l’abrogazione delle limitazioni favorevoli alla genitorialità – è opinione diffusa, sempre in Inghilterra, che questa evoluzione della normativa finirà per agevolare le donne. Statisticamente parlando, infatti, gli uomini – non solo inglesi.. – telelavorano molto di più delle donne e con mansioni più creative e/o professionali – ragion per cui hanno il potere contrattuale per ottenere autonomamente, senza bisogno di leggi a tutela, il flextime ed il flexplace più ideoneo al caso individuale.. Saranno verosimilmente le donne, pertanto, ed indipendentemente dalla singola condizione genitoriale, le prime beneficiarie della nuova normativa, perché potranno esigere formule flessibili di lavoro aldilà del proprio ruolo nell’organizzazione e quindi del loro potere contrattuale.

    Che forte ‘sto Legislatore inglese..! Persegue gli obiettivi (dichiarati) di quello italiano agendo, tuttavia, in senso diametralmente opposto, nella prospettiva, comunque, di un beneficio diffuso e non soltanto settoriale.. Chissà quale si rivelerà il più successful..?

  • Tabletworking? Si.. Può.. Fare..!

    Tabletworking? Si.. Può.. Fare..!

    Da developer, spesso a che fare con listati e sorgenti, sono sempre stato abbastanza scettico sulla possibilità di usare professionalmente i tablet: (sovente) troppo piccoli, privi di mouse – che, nonostante la tanta pratica sulla tastiera, resta comunque uno strumento importante.. – e predefinitamente non muniti di tastiera, nonché poco dotabili dal punto di vista delle applicazioni professionali, appunto..

    Fuori dell’ambito personale/ludico li ho quasi sempre visti abusati (sottoutilizzati al limite del ridicolo) in vario modo: per far vedere bene dei calcoli con la calcolatrice integrata, per fare micro-presentazioni (senza videoproiettore) od, infine – caso più biasimevole di tutti –, per fare finta di qualcosa, ad esempio lavorare always-on (e pure di saperci fare)..

    Fortunatamente il Mercato, il progresso ed il conseguente abbassamento dei prezzi mi hanno regalato l’opportunità di ricredermi. (altro…)

  • Riderci sopra.. con Scott Adams

    Riderci sopra.. con Scott Adams

    Da tempo volevo pubblicare le strisce telework related di Dilbert e non ci riuscivo perché non era ancora disponibile un buon metodo per il loro incorporamento. Fortunatamente adesso c’è – e chissà da quanto visto che erano mesi che seguivo soltanto il feed –, così posso riprodurre una carrellata di strisce, sin dal lontano 1994 – giusto per ribadire la storicità (ormai) dell’argomento trattato e della sua profonda pervasività nella vita (aziendale) di tutti i giorni.

    Dilbert.com – 30/01/1998
    https://dilbert.com/strip/1998-01-30/
    Dilbert.com – 30/01/1998
    Dilbert.com – 19/09/2000
    https://dilbert.com/strip/2000-09-19/
    Dilbert.com – 19/09/2000
    Dilbert.com – 13/09/2004
    https://dilbert.com/strip/2004-09-13/
    Dilbert.com – 13/09/2004
    Dilbert.com – 12/10/2011
    https://dilbert.com/strip/2011-10-12/
    Dilbert.com – 12/10/2011
    Dilbert.com – 09/02/2012
    https://dilbert.com/strip/2012-02-09/
    Dilbert.com – 09/02/2012
    Dilbert.com – 09/04/2012
    https://dilbert.com/strip/2012-04-09/
    Dilbert.com – 09/04/2012
    Dilbert.com – 02/12/2012
    https://dilbert.com/strip/2012-12-02/
    Dilbert.com – 02/12/2012
    Dilbert.com – 05/12/2013
    https://dilbert.com/strip/2013-12-05/
    Dilbert.com – 05/12/2013
    Dilbert.com – 10/07/2014
    https://dilbert.com/strip/2014-07-10/
    Dilbert.com – 10/07/2014
    Dilbert.com – 23/11/2014
    https://dilbert.com/strip/2014-11-23/
    Dilbert.com – 23/11/2014
    Dilbert.com – 29/06/2016
    https://dilbert.com/strip/2016-06-29/
    Dilbert.com – 29/06/2016
    Dilbert.com – 18/12/2019
    https://dilbert.com/strip/2019-12-18/
    Dilbert.com – 18/12/2019
    Dilbert.com – 19/12/2019
    https://dilbert.com/strip/2019-12-19/
    Dilbert.com – 19/12/2019
  • Sul Telelavoro mancano le leggi..

    Sono tutt’altro che femminista ma è questo il giudizio di fondo che si ricava nel leggere un articolo come questo apparso ieri su Repubblica e dedicato alle donne che, dopo la maternità, in un modo o nell’altro, vengono “incentivate” – diciamo così.. – alla dimissione: «È come se per le aziende ci fosse un’equivalenza tra presenza del personale e produttività. Con il risultato che soluzioni moderne come flessibilità degli orari, part time (*) e telelavoro scompaiono: siamo tornati indietro di dieci anni». (altro…)

  • Telelavoro Domestico e Mestruazioni

    Non vorrei vestire i panni, a me alieni, del femminista ma la prospettiva – tanto diffusa da sembrare mainstream – che vede nel Telelavoro un presidio per favorire le donne nel loro duplice ruolo di madri e lavoratrici mi avvilisce per quanto sia svilente di tale ruolo: che ci siano da sempre state donne lavoratrici per le più disparate motivazioni – ultima delle quali, magari, la propria auto-estrinsecazione – è un fatto noto, ma del resto questo è un tratto da tempo condiviso con tantissimi maschi; d’altro canto è pur vero che il Telelavoro Domestico, in tal senso, può rivelarsi molto comodo – anche per i mammi.. Pardon! I papà.. –, ma tutta questa storia puzza di “percezione di reddito” e non di lavoro, nel suo senso più lato – iniziando dalla professionalità..

    Sembra si voglia pigliare due piccioni con una fava: da un lato la genitorialità giustificherebbe la tolleranza verso il Telelavoro, dall’altro renderebbe persino giustificabile la minor performance (?!?!) supposta connessa con la condizione telelavorativa! L’idea, dietrologica, per cui vi sia una massa critica di opinion leader sufficiente a propugnare un revamping della percezione professionale secondaria delle donne di qualche decade fa mi ha anche toccato, tuttavia è per me talmente insopportabile che solo di fronte all’evidenza, e statisticamente dimostrata, cederei e le darei credito..

    Oltretutto tale connessione tra maternità e Telelavoro è estremamente limitata e limitante, in primo luogo per le donne: non tutte le donne hanno avuto, stanno avendo od avranno – è un trend sociologico ormai ampiamente dimostrato e diffuso in tutti i paesi avanzati – prole. Queste ultime non sarebbero giustificate nell’adottare il Telelavoro per altre ragioni, mentre le colleghe mamme sì?

    Il medesimo discorso potrebbe essere fatto per i maschi – e per fortuna i molti paesi i distinguo fra madre e padre, a livello di cure parentali, sono stati estirpati, anche a suon di leggi..! C’è, tuttavia, un’argomentazione che è tutta al femminile per non escludere le “donne-non-madri” dall’eligibilità al Telelavoro: le mestruazioni, quel fenomeno fisiologico – cioè incontrollabile, salvo abuso costante di estroprogestinici – e periodico che per molte donne rappresenta esclusivamente l’informazione di non essere rimaste incinte nelle ultime settimane ma che per una fetta (considerevole) costituisce anche un disagio di estremamente variabile entità, talvolta tale da costringere alcune all’assoluto riposo, fra i dolori (commercialmente denominati, appunto, “mestruali“)..

    Nel disagio, però, va compreso l’insieme di quei fastidii legati propriamente al ciclo mestruale: dalle variabili irregolarità alle problematiche fisiologiche, sino ad un vero e proprio quadro clinico psico-fisicamente sindromico. Questo si deve sia alle modificazioni fisiologiche che periodicamente avvengono nell’arco del ciclo mestruale sia al (pesante) coinvolgimento ormonale che, a sua volta, interessa pure il sistema nervoso (sia centrale che periferico). Infine, se sommassimo le incidenze delle alterazioni del ciclo (menorragia, metrorragia, etc), i disturbi clinici (ovaio micropolicistico ed endometriosi, etc.) e quelli a carico pure dell’umore (e.g. sindrome premestruale), raggiungeremmo una discreta percentuale nella popolazione femminile – tautologicamente più estesa ed importante (per frequenza) rispetto a quella delle “donne-madri“.

    Più che evidentemente la creazione di un contesto organizzativo in cui queste donne, a propria discrezione, possano usufruire, ogni mese, di qualche giornata – o mezza giornata! – di Telelavoro Domiciliare costituirebbe un beneficio. Non sarebbe risolutivo per le situazioni più gravi, quelle in cui è necessario il ricorso al medico di base per un’assenza per malattia, ma per tutti casi nei quali il commute quotidiano e la successiva permanenza in ufficio rappresenterebbero in sé un peso clinico senza dubbio sì! Di sicuro se il suddetto pensiero mainstream si ri-orientasse in tal senso andrebbe a intaccare, anche in termini di Consenso, una platea di beneficiari(e) più vasta di quella attuale..

    Un tanto premesso.. Il leit motiv di questo post non è la giustezza del consentire alle donne – per lo meno quelle in età fertile.. – la facoltà di prendersi, ogni tanto, una giornata di “lavoro a domicilio– neanche si trattasse di lavorare al telaio durante la Rivoluzione Industriale, ma questa è (ancora!) la sua definizione giuridica, almeno in Italia..! – quale mezzo di conforto per gestire al meglio le mestruazioni bensì l’opportunità, per le organizzazioni, di studiare politiche di homeshoring intensivo allo scopo d’armonizzare il fenomeno delle mestruazioni, nel suo complesso, – come si è detto inevitabile! – con le esigenze produttive.

    L’argomentazione che segue è applicabile a tutte le organizzazioni a forte componente femminile – per ragioni trascendenti dallo specifico settore – ed è frutto del rilievo sulle osservazioni condivise (anche direttamente con me) da vari responsabili/direttori del Personale in questi anni, per i quali, in siffatte condizioni, le mestruazioni acquisiscono il tratto dell’epidemicità entro lo Staff, con le più che prevedibili conseguenze organizzative, anche a livello di assenteismo (legittimo).

    Se è la Biologia ad aver indagato sugli eterogenei disagi potenzialmente legati alle mestruazioni ed, in generale, al ciclo ovulatorio, la Sociobiologia ha aggiunto un minuscolo quanto fondamentale dettaglio: in comunità di donne strettamente a contatto l’una all’altra – come ad esempio in un ufficio, non soltanto in fabbrica..! – il ciclo mestruale di queste tenderà a sincronizzarsi.

    Grazie agli studi principalmente su primati si è giunti ad indicare in questo fenomeno una fitness evolutiva volta a ridurre la competizione riproduttiva tra le femmine dello stesso gruppo (branco): se tutte le femmine hanno il medesimo ciclo ovulatorio, e pertanto pure gli stessi periodi di fertilità ed infertilità, i maschi non otterrebbero vantaggio alcuno dall’abbandonare una partner copulativa per cercarne un’altra, e possono così dedicarsi anche alle cure genitoriali.

    Nelle femmine umane – che, avendo cicli molto più frequenti, non è detto intervallino fra di essi con una gravidanza –, invece, si pensa che questa sincronizzazione, osservata per la prima volta nel 1971 da Martha McClintock su un gruppo di 135 studentesse dello stesso dormitorio, favorisca la sincronizzazione dei parti, e quindi della cooperazione ed eventuale vicariazione nell’allattamento e cura, di gruppo, dei neonati: nelle società primitive con specializzazione sessuale delle mansioni ciò potrebbe essere stato estremamente utile perché avrebbe permesso alle donne, lasciate dai mariti andati a caccia, di occuparsi, organizzando dei turni, sia dell’allevamento che dell’agricoltura.

    Ad ogni modo, sia nelle femmine animali (e primati) che in quelle umane, il fenomeno, chiamato “Effetto McClintock“, dovrebbe essere propagato da stimoli olfattivi (semiochimici). Per le femmine umane, tuttavia, più di qualche autore suggerisce che ad influire siano anche stimoli visivi (vedere il comportamento altrui durante il ciclo). In entrambi i casi sarebbe comunque (più che) sufficiente la prolungata compresenza – come nella colocalizzazione lavorativa – per il manifestarsi del fenomeno.

    Il fenomeno non ha soltanto una valenza nosografica. Esso concorre, invece, a spiegare perché il tasso di assenteismo femminile risulti, quandanche scremato dalle astensioni riconducibili alle cure parentali, più elevato di quello maschile, e maggiormente connesso a un ciclo di 28 giorni. Secondo Ichino e Moretti (2006) la ciclicità su 28 giorni crea un’addizionale differenza del 44% (rispetto alle medie generali di tutte le età) fra le assenze delle femmine in età fertile (≤45 anni) e quelle maschili. Essi concludono che il ciclo ovulatorio sia il fattore determinante nelle differenze fra l’assenteismo maschile (più basso) e quello femminile – e tenuto conto che la loro ricerca denuncia che a causa di queste sensibili differenze i datori di lavoro, in genere, riservano alle donne livelli retributivi inferiori rispetto ai maschi, di certo non è possibile imputare loro una qualunque velleità maschilista..

    Quindi, da un lato abbiamo il fenomeno della sincronizzazione del ciclo ovulatorio, dall’altro un aumentato assenteismo, in base proprio a questo ciclo, nella forza lavoro femminile. Un’interazione fra i due fattori può ragionevolmente provocare una ciclizzazione di massa delle assenze – oltreché dei precedentemente citati disagi..

    È inoltre plausibile supporre che sulla sincronizzazione possa influire, in un qualche modo, pure la dimensione del gruppo femminile: in un primo momento magari come freno – data l’eterogenea ciclicità degli stimoli olfattivi e/o visivi – ed in un secondo momento come fonte – quando gli stimoli iniziano a stabilizzarsi. Un gruppo piccolo potrebbe sincronizzarsi in minor tempo di uno grande, e de-sincronizzarsi altrettanto celermente. Non ho avuto occasione di approfondire l’argomento, ma ciò potrebbe pure significare che tanto maggiore sarà la dimensione del gruppo, tanta sarà la stabilità dell’assenteismo ciclico dovuta alla sincronizzazione.

    Appare chiaro, pertanto, che se la remotizzazione domestica di una parte più o meno ampia della forza lavoro femminile di un’azienda potrebbe, da un lato, costituire un efficiente sgravio ai possibili disagi individuali – ad esempio statuendo la previsione del “Telelavoro Imprevisto“ –, dall’altro qualsiasi accorgimento (telecollaborativo) che emancipi il personale femminile da una coesistenza forzata e costante potrebbe sortire significativi effetti in termini di riduzione dell’assenteismo.